La registrazione degli stabilimenti e l’identificazione degli animali rappresentano i criteri da cui partire per una corretta gestione delle malattie elencate. Il regolamento 2016/429 contiene al suo interno concetti importanti riguardanti la tracciabilità in materia di sanità animale.
Per approfondire si trasmettono i regolamenti delegati e di esecuzione specifici:
Regolamento 2019/2035 e s.m.i. che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché, alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
Regolamento 2020/999 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.
Regolamento 2020/686 e s.m.i. che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.
Regolamento 2020/691 che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici.
Regolamento 2021/963 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali.
Reg. 2021/520 e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.